Il deposito cauzionale consiste in un deposito in denaro che viene richiesto dal locatore alla stipula del contratto di locazione a scopo di tutela per possibili danni causati all’immobile oggetto della locazione.
La legge 392 del 1978 stabilisce che il deposito cauzionale non può superare la somma di tre mensilità del canone di locazione stabilito.
È un errore comune quello di considerare il deposito cauzionale in conto delle ultime pigioni in prossimità della scadenza del contratto, ma come detto, il deposito è versato a tutela e potrà essere restituito solo in seguito al controllo dei locali alla riconsegna delle chiavi. Inoltre il locatore ha tempo 30 gg dalla riconsegna delle chiavi per la restituzione del deposito cauzionale all’inquilino.
Non tutti sanno che lo stesso articolo 11 della legge 392/78 prevede che il deposito cauzionale produca gli interessi legali, i quali devono essere corrisposti al conduttore alla fine di ogni anno di locazione, ma diverse sentenze della Corte di Cassazione hanno statuito che qualora gli interessi non siano stati corrisposti annualmente, devono essere versati alla data di scadenza definitiva del contratto di locazione;
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Ivano perin (martedì, 25 febbraio 2020 17:41)
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