La disdetta del contratto di locazione ad uso abitativo e commerciale è disciplinata dalla Legge 9 Dicembre 1998, n. 431.
La legge prevede che il locatore può dare disdetta del contratto di locazione alla prima scadenza, comunicandolo all’inquilino tramite raccomandata A.R. con un preavviso di almeno sei mesi.
Ma quali sono i motivi per i quali è possibile inviare una disdetta?
1) quando vuole adibire l’immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale per sé o per il coniuge, genitori, i figli o parenti entro il secondo grado.
2) quando il proprietario, che sia una persona giuridica o una società o un ente pubblico o un ente con fini pubblici, sociali, di mutualità, assistenziali, culturali o di culto, vuole destinare l’immobile all’esercizio delle attività dirette a queste finalità offrendo all’inquilino un altro immobile idoneo e di cui abbia la piena disponibilità.
3) quando l’inquilino ha la piena disponibilità di un altro alloggio libero e idoneo nello stesso Comune.
4) quando l’immobile si trova in un edificio gravemente danneggiato che deve essere ricostruito o del quale deve essere assicurata la stabilità e la permanenza dell’inquilino è di ostacolo al compimento di indispensabili lavori.
5) quando l’immobile si trova in uno stabile che deve essere integralmente ristrutturato o demolito o del tutto trasformato per realizzare nuove costruzioni, oppure, se si tratta di immobile all’ultimo piano, quando il proprietario vuole eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle è indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell’immobile stesso.
6) l’inquilino non occupa con continuità l’immobile senza giustificato motivo, se al suo posto non è legalmente subentrato nel contratto nessuno.
7) quando il proprietario vuole vendere l’immobile a terzi e non ha la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione; in questo caso all’inquilino è comunque riconosciuto il diritto di prelazione.
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