Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale
La legge riconosce una detrazione Irpef per il canone di locazione versato mensilmente dagli inquilini di immobili adibiti a propria abitazione principale in forza di un contratto di locazione stipulato o rinnovato. Il contratto deve quindi essere scritto e registrato all’Agenzia delle Entrate.
La detrazione riguarda tutti i contratti di locazione previsti dalla legge sull’equo canone ossia:
- i contratti liberi (a canone libero);
- i contratti concordati o convenzionali;
- i contratti di durata transitoria, anche redatti per soddisfare le esigenze abitative degli studenti universitari.
L’ammontare massimo della detrazione d’imposta è determinato dalla legge in base a due tipo di fattori: il tipo di contratto e il reddito dell’inquilino. Vediamo le varie ipotesi.
Detrazioni affitto a canone libero (4+4)
Nel caso di contratto di affitto a canone libero, la detrazione è pari a:
- 300,00 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
- 150,00 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non a 30.987,41 euro.
Se il reddito complessivo è superiore a 30.987,41 euro non spetta alcuna detrazione.
Nella determinazione del reddito complessivo va compreso anche quello dei fabbricati locati assoggettato a cedolare secca.
Detrazioni affitto a canone concordato (3+2)
Se il contratto di affitto per l’abitazione principale è di tipo «concordato» (3+2) l’ammontare massimo della detrazione d’imposta è il seguente:
- 495,80 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
- 247,90 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro, ma non a 30.987,41 euro.
Se il reddito complessivo è superiore a 30.987,41 euro non spetta alcuna detrazione.
Scrivi commento